A.I.A.P. Associazione Italiana Amici del Presepio | Sito ufficiale del presepe

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L'EMMANUEL A servizio dell'arte del presepe

Statuto Amici del Presepio

Associazione

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DEL PRESEPIO

(Per ogni divergenza fa fede la copia cartacea depositata presso la sede AIAP di Roma)


REGOLAMENTO


Art. 1 - Anno Sociale - L’anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - Organi associativi - L’attività dell’Associazione viene esercitata a livello nazionale da Assemblea Generale, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri, Assistente Ecclesiastico Nazionale, e a livello locale da Sezioni e Sedi periferiche, ove esistenti, con i rispettivi Organi Dirigenti e Assistenti Ecclesiastici locali, per le parti di competenza.

Art. 3 - Consiglio Direttivo

3.1 - Per ragioni organizzative e logistiche è necessario e vincolante che almeno sette componenti del Consiglio siano domiciliati a Roma, Sede dell’Associazione, o nella sua provincia.
3.2 - Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni due mesi ed è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci.
3.3 - Nella convocazione dovrà essere indicato l’ordine del giorno ed allegata la copia del verbale della riunione precedente.
3.4 - Il membro del Consiglio che risulti assente ingiustificato in tre riunioni consecutive decadrà dalla carica.
3.5 - Il verbale verrà trascritto su apposito libro e, delle deliberazioni di comune interesse, verrà data notizia sulla Rivista.
3.6 - Per la gestione corrente e ordinaria dell’attività associativa, nonché per decisioni che rivestano carattere di indifferibilità e urgenza, è istituito il Consiglio Ristretto, costituito da Presidente, Vicepresidente e Tesoriere, con autonomia decisionale nei limiti che verranno indicati dal plenum del Consiglio Direttivo, che sarà chiamato a ratificare le decisioni prese dal Consiglio Ristretto.

Art. 4 - Assistente Ecclesiastico Nazionale

4.1 - Per la formazione spirituale e cristiana di tutti i Soci aderenti all’Associazione si prevede un Assistente Ecclesiastico Nazionale, scelto tra il Clero Diocesano e/o Religioso di Roma, che viene nominato, su proposta del Consiglio Direttivo, direttamente dal Vicario di Sua Santità in Roma. L’incarico decade alla presentazione al Consiglio Direttivo della sua lettera di dimissioni.
4.2 - Per sua diretta competenza, tiene i contatti ufficiali con le Autorità Ecclesiastiche. Partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci, interviene nei Convegni e negli Incontri Nazionali, proponendone il tema, collabora sulla Rivista associativa e sul sito web dell’Associazione. Intrattiene rapporti comunicativi con gli altri Assistenti Ecclesiastici locali, anche a scopo consultivo, organizzando insieme a loro, previa consultazione e decisione del Consiglio Direttivo, incontri di studio e formazione, atti a sviluppare la formazione cristiana dei Soci.

Art. 5 - Soci

5.1 - I Soci possono essere soltanto persone fisiche e, solo in casi eccezionali, quali rappresentanti di entità e comunità (parrocchie, associazioni, scuole, ecc.).
5.2 -Tra i Soci ordinari sono previsti i Soci familiari (congiunti facenti parte dello stesso nucleo familiare) che versano una quota ridotta ricevendo la tessera ma non la Rivista. I Soci familiari hanno diritto al voto.
5.3 - Al ricevimento della quota e dei dati anagrafici completi, che costituiscono domanda di ammissione come previsto dallo Statuto, il Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva all’arrivo, delibera, a suo insindacabile giudizio, l’accettazione o meno della richiesta, inviando all’interessato, in caso affermativo, la tessera.
5.4 - Quanto sopra relativamente all’accettazione o meno della richiesta da parte del Consiglio Direttivo è da intendersi valido anche per le domande di reiscrizioni e di rinnovi annuali.
5.5 - Nel caso di non accettazione da parte del Consiglio Direttivo della iscrizione, reiscrizione o rinnovo annuale, l’Associazione provvede alla restituzione della quota eventualmente già versata.
5.6 - Ciascun Socio è tenuto ad inviare tassativamente entro il mese di febbraio la quota annuale deliberata dall’Assemblea ordinaria. Il socio che provvederà al versamento oltre tale termine riceverà solo le riviste in uscita oltre la data di effettuazione del pagamento. L’invio della quota costituisce domanda di rinnovo dell’iscrizione all’Associazione.
5.7 - I Soci morosi, per i quali viene sospeso l’invio della rivista associativa, perdono la qualità di Socio.
5.8 - Il Socio che intende dimettersi deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5.9 - L’anzianità associativa è determinata dal numero di anni di iscrizione continuativa.
5.10 - I Soci, maturata un’anzianità associativa di almeno due anni, acquisiscono il diritto al voto sia per il rinnovo del Consiglio Direttivo sia nelle Assemblee Generali, ordinarie e straordinarie.

Art. 6 - Controversie - Per la soluzione di eventuali controversie tra i Soci dell’Associazione, il Collegio dei Probiviri esprimerà un parere in merito entro un periodo di tre mesi dalla data del ricorso.

Art. 7 - Sezioni

7.1 - Le Sezioni sono parte integrante dell’Associazione e la rappresentano nel loro ambito territoriale.
7.2 - Il loro scopo è quello di realizzare a livello locale quanto previsto dall’Art. 2 dello Statuto Associativo.
7.3 - In ogni Sezione è richiesta la presenza dell’Assistente Ecclesiastico Locale (AEL), nominato dal Vescovo della Diocesi di appartenenza.
7.4 - L’istituzione delle Sezioni avviene su autorizzazione del Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, dopo averne valutata l’opportunità ai fini associativi.
7.5 - Possono farne richiesta un gruppo di non meno di cinque Soci effettivi, con anzianità maturata di almeno due anni e residenti nell’ambito territoriale dell’istituenda Sezione, che produrranno personalmente dinanzi al Consiglio Direttivo o ad un suo delegato richiesta scritta corredata della relazione dell’attività presepistica svolta e del programma delle attività che si intendono realizzare.
7.6 - I Soci richiedenti, ottenuta l’autorizzazione per la costituzione della Sezione, dovranno inviare al Consiglio Direttivo il verbale dell’Assemblea dei Soci dal quale risulti la nomina, per elezione, del Dirigente e del Segretario, nonché l’elenco dei Soci invitati e i nominativi di quelli presenti che lo sottoscriveranno per accettazione. Il verbale dovrà altresì recare l’indicazione dell’Assistente Ecclesiastico, che viene nominato dal Vescovo della Diocesi alla quale appartiene la Sezione, a seguito della richiesta scritta recante la presentazione dei nominativi avanzata dal Dirigente in pectore della istituenda Sezione.
7.7 - Dopo aver riscontrato la validità dell’Assemblea locale e l’ottemperanza alle norme vigenti, il Consiglio Direttivo delibererà il riconoscimento della Sezione e dei suoi Organi Dirigenti.
7.8 - Tale riconoscimento avrà valore provvisorio. Decorsi due anni dalla costituzione della Sezione, il Consiglio Direttivo valuterà l’attività svolta nel biennio dalla stessa al fine della sua riconferma. Tale valutazione si baserà sui seguenti criteri:
• qualità delle iniziative svolte e loro attinenza con le finalità associative (realizzazione di Presepi, incontri di carattere culturale e/o spirituale, visite a musei, collezioni pubbliche o private, realizzazione di corsi e concorsi, allestimento di mostre, ecc.);
• prospettive di consolidamento e radicamento nel territorio attraverso una proficua e leale cooperazione tra i Soci singoli e con le varie realtà associative (Sezioni, U.O.R., Consiglio Direttivo Nazionale);
• apertura a nuovi iscritti coinvolgendo in particolar modo i giovani, al fine di ampliare e consolidare la Sezione, dando prospettive di crescita e di durata. Per una più proficua attività associativa locale, la Sezione provvisoria dovrà impegnarsi ad incrementare il proprio numero di Soci iscritti portandoli da cinque a dieci.
7.9 - Successivamente, alla scadenza triennale delle nomine, la procedura di rinnovo, per la quale non è prevista la conferma del Consiglio Direttivo, sarà analoga a quella per la costituzione di una nuova Sezione, a condizione che risultino osservati i criteri sopra esposti e che il rinnovo stesso avvenga entro i termini stabiliti, e con le modalità e nei periodi indicati dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il modulo per il rinnovo delle cariche sezionali può essere scaricato dal sito internet dell’Associazione Italiana Amici del Presepio, oppure richiesto direttamente alla Segreteria Nazionale.
7.10 - Per il rinnovo delle cariche sezionali, l’eleggibilità a Dirigente si acquisisce solo dopo almeno due anni di iscrizione consecutiva alla Sezione.
7.11 - L’Assistente Ecclesiastico locale ha il ruolo di seguire e accompagnare la formazione spirituale e cristiana di tutti i Soci afferenti alla Sezione. Egli può esserne Socio ma non potrà rivestire altre cariche in seno alla Sezione stessa. Il suo incarico decade alla presentazione della sua lettera di dimissioni.
7.12 - Si può essere Soci di una sola Sezione, pur potendo partecipare alle attività promosse da altre Sezioni.
7.13 - È comunque importante che almeno la metà delle opere esposte durante mostre organizzate dalle singole Sezioni, siano realizzate dai soci afferenti alla Sezione organizzatrice in modo tale da garantire costantemente una proficua attività ed un consolidamento nel territorio di appartenenza.
7.14 - Gli Organi Dirigenti delle Sezioni concorrono all’attività associativa:
a) partecipando all’Assemblea annuale delle Sezioni, la quale ha come obiettivo il promuovere l’incontro ed il confronto sereno tra il Consiglio Direttivo ed i vari Organi Dirigenti sezionali attraverso uno scambio di testimonianze, esperienze e progetti nel rispetto reciproco e condiviso delle regole della nostra Associazione;
b) effettuando proposte di interesse comune ed esprimendo pareri su problemi ed iniziative prospettati dal Consiglio Direttivo;
c) trasmettendo la relazione annuale sull’attività svolta dalla Sezione.
7.15 - Gli Organi dirigenti della Sezione hanno ampia autonomia organizzativa esclusivamente nello svolgimento dell’attività presepistica locale mentre non possono, in alcun caso, operare in nome e per conto dell’Associazione se non espressamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.
7.16 - All’atto dello scioglimento, per qualsiasi motivo, della Sezione, l’Organo Dirigente della Sezione sciolta dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo a quale ente o similare verrà devoluto l’eventuale patrimonio della stessa.
7.17 - Ove dovesse verificarsi la mancata osservanza delle finalità associative o di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento, il Consiglio Direttivo potrà deliberare il disconoscimento della Sezione e convocare l’Assemblea dei Soci locali al fine di verificare la situazione.
7.18 - Fanno parte delle Sezioni solo i Soci regolarmente iscritti all’Associazione.
7.19 - Le Sezioni dovranno avvalersi di un proprio Regolamento interno che in ogni caso non potrà essere in contrasto con lo Statuto ed il Regolamento dell’Associazione e del quale, dopo l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo, verrà depositata copia presso la Sede Centrale.
7.20 - Le Sezioni non possono svolgere attività amministrativa e contabile, né possono avere Codice Fiscale o Partita IVA, né intrattenere rapporti con banche e similari a nome e per conto dell’Associazione.
7.21 - Al termine di ogni anno sociale nel corso dell’assemblea ordinaria gli Organi Dirigenti della Sezione sono tenuti a relazionare sull’andamento strutturale dell’anno trascorso a tutti i soci afferenti.
7.22 - È demandato alle Sezioni il compito di raccogliere le quote associative dei propri Soci e di versarle in unica soluzione alla sede nazionale, accompagnate dall’elenco dei nominativi relativi.
7.23 - In particolari situazioni di estensione del territorio, di elevato numero di Soci e/o diversificazione delle attività associative, le Sezioni potranno costituire delle Sottosezioni locali, che faranno riferimento esclusivamente alla Sezione stessa, di cui seguiranno le indicazioni ed il Regolamento, ed opereranno sotto il diretto controllo del Dirigente, che ne avrà la piena responsabilità, e degli altri Organi Dirigenti sezionali.

Art. 8 - Sedi Periferiche
8.1 - A livello locale possono costituirsi sedi territoriali che verranno affiliate all’AIAP nazionale. Dette strutture, promosse da credenti, rappresentano un gruppo di persone che operano nell’ambito territoriale per il raggiungimento di interessi collettivi degli associati e degli scopi previsti dall’art. 2 dello Statuto nazionale, e testimoniano l’Associazione sul territorio. Il rapporto tra Sede nazionale e Sedi periferiche, in quanto testimoni dell’A.I.A.P. sul territorio, dovrà essere improntato alla più ampia e reciproca collaborazione e trasparenza.
8.2 - In ogni Sede è richiesta la presenza dell’Assistente Ecclesiastico Locale (AEL), nominato dal Vescovo della Diocesi di appartenenza.
8.3 - L’istituzione delle Sedi periferiche avviene su autorizzazione del Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, dopo averne valutata l’opportunità ai fini associativi.
8.4 - Per la costituzione di una Sede periferica, è necessario che la richiesta venga avanzata da un gruppo di persone con un minimo di dieci Soci effettivi, con almeno due anni compiuti di anzianità associativa e residenti nell’ambito territoriale dell’istituenda struttura, che produrranno personalmente dinanzi al Consiglio Direttivo o ad un suo delegato richiesta scritta corredata dalla relazione e dai programmi delle attività che si intendono realizzare.
8.5 - I Soci richiedenti, ottenuta l’autorizzazione per la costituzione della Sede periferica, dovranno costituire una Associazione autonoma con ragione sociale (denominazione) “AIAP - Sede di …….” (nome della località). Lo Statuto dell’istituenda Sede non potrà essere, in alcun punto, in contrasto con lo Statuto ed il Regolamento associativi nazionali, ed in particolare dovrà prevedere in maniera esplicita:
a) che la Sede si costituisce espressamente al fine di aderire all’A.I.A.P. nazionale, per cui la non ottemperanza a quanto previsto da Statuto e Regolamento nazionali provoca lo scioglimento automatico della Sede periferica;
b) che alla Sede potranno iscriversi esclusivamente soci della Associazione Italiana Amici del Presepio;
c) che la nuova associazione verrà sciolta in caso di disconoscimento da parte del Consiglio Direttivo Nazionale;
d) che le cariche sociali hanno durata quinquennale.
e) che l’Assemblea eleggerà il Consiglio Direttivo, composto da un numero minimo di cinque persone. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, nominerà Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.
8.6 - Una volta costituitisi in Associazione, i richiedenti dovranno inviare al Consiglio Direttivo Nazionale:
• copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione neo-costituita (secondo i modelli già predisposti dalla Sede nazionale)
• il regolamento interno (secondo il modello già predisposto dalla Sede nazionale) che non potrà in alcun punto essere in contrasto con lo Statuto ed il Regolamento associativi nazionali
• l’elenco dei Soci invitati e i nominativi di quelli presenti che sottoscriveranno per accettazione l’Atto Costitutivo
• l’atto Costitutivo altresì dovrà recare l’indicazione dell’Assistente Ecclesiastico, che sarà nominato dal Vescovo della Diocesi alla quale appartiene la Sede, a seguito della richiesta scritta recante la presentazione dei nominativi avanzata dal Presidente pro-tempore della istituenda Sede territoriale
• dichiarazione, sottoscritta da tutti i soci, di accettare integralmente lo Statuto ed il Regolamento associativi nazionali, che dovranno impegnarsi a rispettare completamente
• dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti i soci, in caso di scioglimento o disconoscimento da parte del Consiglio Direttivo Nazionale della Struttura periferica, a sciogliere la relativa associazione territoriale appositamente costituita all’atto del riconoscimento.
8.7 - Dopo aver riscontrato la validità delle procedure di costituzione e l’ottemperanza alle norme vigenti, il Consiglio Direttivo Nazionale delibererà il riconoscimento della Sede periferica e dei suoi Organi istituzionali e ne decreterà la sua affiliazione all’AIAP.
8.8 - Il riconoscimento della Sede periferica affiliata all’AIAP avrà valore provvisorio. Decorsi due anni dalla costituzione della Sede periferica, il Consiglio Direttivo Nazionale valuterà l’attività svolta nel biennio dalla stessa al fine della conferma del suo riconoscimento. Tale valutazione si baserà sui seguenti criteri:
• qualità delle iniziative svolte e loro attinenza con le finalità associative (realizzazione di Presepi, incontri di carattere culturale e/o spirituale, visite a musei, collezioni pubbliche o private, realizzazione di corsi e concorsi, allestimento di mostre, ecc.);
• prospettive di consolidamento e radicamento nel territorio attraverso una proficua e leale cooperazione tra i Soci singoli e con le varie realtà associative locali e nazionali;
• apertura a nuovi iscritti coinvolgendo in particolar modo i giovani, al fine di ampliare e consolidare la Struttura periferica, dando prospettive di crescita e di durata. Per una più proficua attività associativa locale, la Struttura periferica provvisoria dovrà impegnarsi ad incrementare il proprio numero di Soci.
8.9 - L’Assistente Ecclesiastico locale ha il ruolo di seguire e accompagnare la formazione spirituale e cristiana di tutti i Soci aderenti alla Sede periferica. Egli può esserne Socio ma non potrà rivestire altre cariche in seno alla Sede stessa. Il suo incarico decade alla presentazione della sua lettera di dimissioni.
8.10 - Si può essere Soci di una sola Sede periferica, pur potendo partecipare alle attività promosse dalle altre.
8.11 - È importante che almeno la metà delle opere esposte durante mostre organizzate dalle singole Sedi periferiche, siano realizzate dai soci afferenti alla stessa Sede organizzatrice in modo tale da garantire costantemente una proficua attività ed un consolidamento nel territorio di appartenenza.
8.12 - Le Sedi periferiche possono operare in nome e per conto dell’AIAP nazionale esclusivamente previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale.
8.13 - Le Sedi periferiche, affiliate all’AIAP, hanno piena autonomia organizzativa, giuridica, amministrativa, contabile e gestionale. Esse sono riconosciute dall’Associazione in quanto ne perseguono gli scopi, gli obiettivi ed i fini, e sono pertanto tenute all’utilizzo del logo associativo con la grafica e nei modi che saranno indicati dall’A.I.A.P. nazionale.
8.14 - Gli Organi Direttivi delle Sedi periferiche concorrono all’attività associativa:
a) partecipando all’Assemblea annuale delle Sedi, la quale ha come obiettivo il promuovere l’incontro ed il confronto sereno tra il Consiglio Direttivo ed i vari Organi Direttivi locali attraverso uno scambio di testimonianze, esperienze e progetti nel rispetto reciproco e condiviso delle regole della nostra Associazione;
b) effettuando proposte di interesse comune ed esprimendo pareri su problemi ed iniziative prospettati dal Consiglio Direttivo;
c) trasmettendo la relazione annuale sull’attività svolta dalla Sede periferica;
d) rendendosi disponibili a collaborare, nei limiti delle proprie possibilità, a iniziative di interesse associativo generale promosse dal Consiglio Direttivo Nazionale.
8.15 - Coi limiti di cui al presente articolo, l’attività delle Sedi periferiche è ampiamente autonoma, ma nessuna deliberazione potrà essere presa laddove si ponga in contrasto con le finalità o col prestigio dell’Associazione. Da nessun atto o comportamento della singola Sede potrà comunque discendere alcuna forma di responsabilità a carico dell’Associazione nazionale medesima.
8.16 - Ove dovesse verificarsi la mancata osservanza delle finalità associative o di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà deliberare la sospensione della Sede periferica, convocare l’Assemblea dei Soci locali al fine di verificare la situazione, e giungere fino a decretarne il disconoscimento.
8.17 - Le Sedi periferiche si avvarranno di un proprio Regolamento interno, come da modello già predisposto dall’AIAP nazionale e scaricabile dal sito AIAP o fornito direttamente dall’AIAP nazionale; in ogni caso eventuali integrazioni a questo modello non potranno essere in contrasto con lo Statuto ed il Regolamento nazionali dell’AIAP; copia del Regolamento, dopo l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, verrà depositata presso la Sede Centrale.
8.18 - Le Sedi periferiche possono avere conti correnti bancari e/o postali essendo costituiti in forma autonoma e con proprio codice fiscale.
8.19 - Le Sedi periferiche si impegnano a osservare ogni normativa legale e amministrativa derivante dalla propria posizione giuridica.
8.20 - È demandato alle Sedi periferiche il compito di raccogliere le quote associative dei propri Soci e di versarle in unica soluzione alla Sede nazionale, accompagnate dall’elenco dei nominativi relativi.
8.21 - Annualmente, ogni Sede periferica dovrà far pervenire alla Sede nazionale l’elenco completo dei propri soci.
8.22 - Il Consiglio Direttivo Nazionale provvederà ad emanare ed a fornire agli interessati modelli di atto costitutivo, di Statuto e di Regolamento interni a cui le costituende Sedi dovranno attenersi.
8.23 - Le Sezioni attive e in regola con le normative associative al momento di emanazione del presente Regolamento, potranno, qualora ne ravvisassero la necessità e su delibera dell’Assemblea dei Soci, intraprendere automaticamente le procedure di cui al presente articolo per la trasformazione in Sede Periferica, senza necessità di richiedere preventiva autorizzazione al Consiglio Direttivo Nazionale. Ad esse non si applicano quindi i commi 3 e 4 del presente articolo, persistendo la necessità degli altri adempimenti da compiere.
8.24 - Alle ex Sezioni, costituitesi in Sede Periferica, che avessero già ottenuto in precedenza la riconferma dopo il periodo biennale di riconoscimento provvisorio, non si applica il comma 8 di cui al presente articolo.

Art. 9 - Unità Organizzative Regionali
9.1 - A livello regionale o eccezionalmente interregionale, le Sezioni e/o le sedi periferiche, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, possono aggregarsi in un organismo territoriale denominato Unità Organizzativa Regionale (U.O.R.) con il preciso fine di collegare le loro attività per una migliore attuazione di quanto previsto dall’Art. 2 dello Statuto, favorendo una migliore conoscenza e promuovendo l’amicizia tra i soci delle diverse Sezioni e Sedi periferiche anche mediante attività socio-culturali in comune quali: produzione di pubblicazioni, stampati e materiale promozionale, organizzazione di gite, collaborazione per mostre e corsi di tecnica, organizzazione di conferenze, ecc. Le U.O.R. potranno stabilire programmi tendenti a valorizzare, salvaguardare e diffondere gli usi, le tradizioni e la cultura presepistica locale.
9.2 - L’adesione delle singole Sezioni e Sedi alle U.O.R., seppur auspicabile, è facoltativa.
9.3 - Le Sezioni e le Sedi che vi aderiranno potranno nominare, a rotazione massimo triennale, una Sezione o Sede con compiti di segreteria organizzativa; un delegato di ogni U.O.R. potrà relazionare direttamente al Consiglio Direttivo Nazionale sull’attività svolta, avanzando altresì eventuali proposte, in occasione dell’Assemblea annuale delle Sezioni e Sedi.

Art. 10 - Votazioni
10.1 - L’elezione dei quindici membri componenti il Consiglio Direttivo Nazionale avviene per votazione nominativa a scrutinio segreto e vi partecipano tutti i Soci aventi diritto al voto.
10.2 - Sono eleggibili solo i Soci con almeno cinque anni consecutivi di anzianità associativa.
10.3 - Il Consiglio Direttivo Nazionale ogni triennio predispone una scheda di votazione con quindici nominativi di candidati all’elezione.
10.4 - La scheda si compone di una prima parte recante dodici nominativi di candidati, proposti dal Consiglio Direttivo Nazionale, di cui almeno sette domiciliati a Roma e provincia, e di una seconda parte con tre nominativi di candidati indicati dalle Sezioni e dalle Sedi, in base alle seguenti modalità, atte a garantire la rappresentatività territoriale: un candidato scelto dalle Sezioni e Sedi settentrionali ed ivi domiciliato, un candidato scelto dalle Sezioni e Sedi centrali ed ivi domiciliato, un candidato scelto dalle Sezioni e Sedi meridionali ed ivi domiciliato. Verranno presi in considerazione i candidati proposti dalle Sezioni e dalle Sedi che abbiano avuto almeno tre preferenze. Verrà inserito nella scheda il nominativo del candidato con il maggior numero di preferenze per ogni area. In caso di assenza di candidature o qualora più candidati riportassero lo stesso numero di preferenze, la scelta del nominativo avverrà a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale. La ripartizione per aree geografiche verrà di volta in volta indicata dal Consiglio Direttivo Nazionale in base al numero delle Sezioni e delle Sedi esistenti al momento. Questi tre candidati, qualora eletti, al fine di garantire un avvicendamento e quindi una rappresentanza a tutte le Sezioni e Sedi, potranno durare in carica per un massimo di due mandati.
10.5 - La scheda deve essere fatta pervenire dai soci alla Sede nazionale dell’Associazione o spedita in busta chiusa o consegnata personalmente prima dell’inizio dell’Assemblea. Non sono ammesse deleghe.
10.6 - Non si ritengono valide quelle schede che presentano qualsiasi forma di segni, simboli, cancellature senza la corrispondente sostituzione del nominativo; non si considerano altresì valide le schede che riportano segni di alcun vario genere all’interno e/o all’esterno della parte della scheda che dovrà essere scrutinata.
10.7 - L’Assemblea avrà luogo presso la Sede Sociale in Roma entro il mese di aprile.
10.8 - Chi intende votare tutti i nominativi proposti deve spedire o consegnare la scheda così come è.
10.9 - Chi intende cambiare uno o più nominativi, deve cancellarlo/i e sostituirlo/i con altro/i nominativo/i.
10.10 - Per quanto disposto all’Art. 3, i candidati al Consiglio Direttivo di Roma e Provincia possono essere sostituiti solo con nominativi di soci ugualmente di Roma e Provincia.
10.11 - Si considerano non valide le schede che presentino nominativi aggiunti senza la corrispondente cancellazione di quelli proposti o una o più cancellature senza le corrispondenti indicazioni di altri nominativi.
10.12 - La scheda dovrà comunque pervenire chiusa con riportato, sulla zona che verrà eliminata prima dello scrutinio, nome ed indirizzo del votante per permettere il preventivo accertamento del diritto al voto, ferma restando la segretezza della votazione stessa.

Art. 11 - Convegni Associativi
11.1 - Annualmente viene organizzato un Convegno Nazionale nella località scelta dal Consiglio Direttivo nazionale, anche tenuto conto di eventuali candidature.
11.2 - Il Convegno, avente carattere nazionale ed essendo il massimo evento ufficiale dell’Associazione, anche come rappresentatività esterna, dovrà essere organizzato secondo il parere vincolante e le precise indicazioni tematiche ed organizzative del Consiglio Direttivo Nazionale e dell’Assistente Ecclesiastico Nazionale.
11.3 - Il Convegno deve avere il preminente scopo di promuovere lo sviluppo e la cultura Presepistica e quello di rafforzare l’attività associativa tra i Soci.
11.4 - Ad attuazione dell’Art. 2 comma a e b dello Statuto associativo, in un periodo dell’anno diverso da quello in cui ha luogo il Convegno Nazionale, potranno essere organizzati incontri presepistici a livello strettamente locale, in piena autonomia pur nei limiti imposti dalle norme associative.
11.5 - Altre iniziative a carattere interregionale o nazionale, dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio Direttivo.


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